1. I competenti organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di assistenza al parto, compreso quello a domicilio;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitociti, antispastici, analgesici, anestetici e specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno.
2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:
a) la popolazione assistita, quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario, e altri criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;
b) i livelli di assistenza neonatale;
c) nati pretermine, nati morti e malformati.
3. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero della salute, che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti.